1) Ritorno all’autocertificazione per le attività a basso rischio infortunistico:
- la definizione di tali attività verranno stabilite con futuro decreto attuativo che avrà in allegato un “modello con il quale, i datori di lavoro di dette aziende possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi”.Naturalmente, la semplificazione riguarderà la forma del documento (autocertificazione), il processo di valutazione dei rischi,con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione, deve essere comunque eseguito.
2) Eliminazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Dei Rischi) per:
- le attività a basso rischio infortunistico – per garantire la cooperazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori sarà sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, con conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere all’organizzazione e alle attività tra le diverse figure;
- servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno,se non sussistono rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o i rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/08.
3) Semplificazione per la redazione dei piani operativi per le aziende che operano presso i cantieri:
- sarà emanato un decreto attuativo che individuerà i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza.
4) Possibilita’ di riconoscimento dei crediti formativi a Datori di Lavoro, RSPP, Lavoratori, Dirigenti, Preposti e Rappresentanti dei Lavoratori:
- nel caso in cui gli argomenti dei corsi previsti dal D.Lgs 81/08 si sovrapponessero nell’iter formativo delle diverse figure.
5) Semplificazioni per gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria:
- sarà adottato un ulteriore decreto attuativo applicabile a prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante il periodo di riferimento.
6) Ulteriori semplificazioni relative ad altri documenti di cantiere (piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera, scia edilizie, notifiche per via telematica per agenti chimici/cancerogeni, nuovi insediamenti produttivi, denuncia infortuni sul lavoro).
Si ricorda che il Decreto-Legge e i nuovi adempimenti sono in vigore dal 22 giugno 2013 anche se:
- tale Decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 gg dal Parlamento, pena la decadenza;
- finchè non saranno emanati i numerosi decreti attuativi richiamati, mancano le modalità operative per poter applicare tali “semplificazioni”.
Vi aggiorneremo sui futuri sviluppi in materia con successive comunicazioni.