La D.G.R.T. n. 559/2008 prevede che: “I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo; può essere previsto l’utilizzo, accanto ai sistemi tradizionali, anche di supporti informatici e multimediali. Nel caso si utilizzino questi ultimi, i corsi devono essere effettuati in presenza del responsabile dell’impresa alimentare o responsabile dell’autocontrollo, o suo sostituto, purché debitamente formati”.
ANCHE IN QUESTO CASO, L’ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DALLE PIATTAFORME ONLINE NON È DA RITENERSI UN’ATTESTAZIONE SUFFICIENTE PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ.
Tale attestazione potrà comportare un eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso in un percorso formativo organizzato da un’agenzia formativa accreditata e quindi un’eventuale riduzione delle ore di frequenza previste per il percorso.
IN ALTRE PAROLE NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IN TOSCANA CORSI ONLINE, OVVERO IN MODALITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO
Allora perché si trovano sul mercato corsi HACCP online?
La Delibera regionale ha fornito direttive anche per quanto concerne la formazione degli addetti provenienti da altre regioni, impiegati in imprese alimentari site in Toscana.
In particolare ha stabilito che “se la formazione effettuata da tali addetti è documentata e svolta in conformità agli indirizzi della regione di provenienza, viene ritenuta idonea.”.
Questa precisazione, che vale per alimentaristi che hanno svolto la formazione in altre Regioni in cui è invece consentito lo svolgimento di tali corsi in modalità FAD (es. Veneto e Lazio), è spesso utilizzata da agenzie ed enti che vendono corsi online anche in Toscana dove tale modalità non è valida se non con le modalità dei casi sopra descritti.
Ne consegue che, in sede di sopralluogo da parte degli organi di vigilanza, il riscontro di attestati ottenuti con corsi di formazione in FAD non assicuri il rispetto degli adempimenti normativi*, vigenti nella Regione Toscana.
*In caso di mancata formazione, il decreto legislativo 193/2007, relativo alle sanzioni nel campo alimentare, prevede (art.6, comma 5) quanto segue:
“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui l’allegato II (2) al regolamento CE 852/2004 e altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro”.