Riproponiamo brevi note sulle caratteristich eessenziali della formazione delle varie figure.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Per la formazione dei lavoratori, occorre innanzitutto ricordare che l’accordo ha carattere obbligatorio, visto l’art. 37 co. 2, che demanda la regolamentazione della formazione alla Conferenza Stato – Regioni. Pertanto dall’entrata in vigore dello stesso, il Datore di Lavoro deve fornire ai propri lavoratori una formazione conforme alle previsioni sotto riportate.
L’accordo prevede una formazione generale della durata minima di 4 ore, più una formazione specifica in funzione dei rischi inerenti le mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione peculiari del settore o comparto aziendale.
In ragione di tale considerazione, la durata è differenziata secondo la classe di rischio del settore/comparto, desumibile dal codice Ateco dell’attività aziendale:
- Rischio Basso (4 ore)
- Rischio Medio (8 ore)
- Rischio Alto (12 ore)
L’accordo indica i contenuti minimi della formazione specifica, la cui trattazione sarà declinata all’effettiva presenza nel settore di appartenenza e della specificità del rischio stesso. Si precisa che la formazione specifica è subordinata per contenuti e durata agli esiti della valutazione dei rischi, effettuata dal Datore di Lavoro e quindi, soggetta alle ripetizioni periodiche in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI
In materia di formazione dei preposti e dei dirigenti, il D. Lgs. 81/08 all’art. 37 co. 7 non demanda alla Conferenza Stato – Regioni la determinazione di contenuti, durata e modalità. Per espressa previsione dello stesso Accordo, l’applicazione delle previsioni dello stesso in merito alla formazione di preposti e dirigenti risulta facoltativa.
Tuttavia, viene precisato che una formazione erogata in conformità alle previsioni dell’accordo, costituisce presunzione di conformità e adeguatezza alle disposizioni legislative di cui all’art. 37 co. 7.
I preposti, oltre alla formazione prevista per i lavoratori, sono destinatari di un supplementare modulo formativo della durata minima di 8 ore. Tra i contenuti minimi individuati spiccano il riferimento alle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, le modalità d’esercizio della funzione di controllo dei lavoratori, circa l’osservanza delle disposizioni di legge/aziendali e il monitoraggio di incidenti e mancati incidenti.
Per i dirigenti prevenzionistici l’accordo prevede formazione specifica che sostituisce integralmente quella dei lavoratori, con una durata minima di 16 ore e una suddivisione in 4 moduli formativi: 1) Giuridico – normativo; 2) Gestione ed organizzazione della sicurezza; 3) Individuazione e valutazione dei rischi; 4) Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
AGGIORNAMENTI PERIODICI
La formazione di Lavoratori, Preposti e Dirigenti è soggetta all’obbligo di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.