Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, quindi entro il 12 aprile 2013, le imprese e le persone individuate dall’articolo 8 del D.P.R. 43/2012 che svolgono attività su apparecchiature e impianti contenenti i gas fluorurati a effetto serra individuati dal regolamento 842/2006/CE (idrofluorocarburi o HFC, perfluorocarburi o PFC ed esafluoruro di zolfo), devono obbligatoriamente iscriversi per via telematica a tale Registro c/o le Camere di Commercio competenti. In particolare, le persone e le imprese che svolgono le seguenti attività:
- Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- Recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- Recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
L’iscrizione sia delle imprese che delle persone al Registro è obbligatoria per esercitare le attività sopra indicate.
A seguito della richiesta d’iscrizione al Registro, coloro che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore dovranno disporre di un attestato rilasciato da un Organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione della durata di 8 ore.
Le altre categorie dovranno ottenere, invece, un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame teorico e pratico per la verifica del possesso dei requisiti di legge personali e strumentali.
Qualora interessati all’iscrizione al suddetto Registro, Vi preghiamo di contattarci quanto prima.